Diciamolo onestamente, quanti di noi hanno pensato almeno una volta di voler dotare la propria abitazione, il proprio ufficio, la propria Azienda o Ente di un sistema di Videosorveglianza? Io si, e se stai leggendo questo articolo sicuramente lo hai fatto anche tu.

L’approccio comune è quello di pensare che installare un impianto di videosorveglianza sia pressappoco uguale a mettere una nuova tv in salotto o aggiungere un nuovo computer in studio, ma non è così.

Sebbene ognuna di queste apparentemente banali azioni presupponga di base il rispetto di regolamenti normativi, sia di legge che tecnici, nel caso di Sistema di videosorveglianza l’adempimento degli obblighi normativi diventa incredibilmente più articolato e complesso; ad iniziare dalla azione più semplice, quella di reperire informazioni in merito. Provando a fare una banale ricerca su internet, appunto, non ci viene proposto chiaramente un panorama di riferimento che sia completo ed esauriente.

Proviamoci noi, partendo da un dato di fatto imprescindibile: un sistema di videosorveglianza è un IMPIANTO.

  • La prima normativa da considerare quindi è la legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e soprattutto il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 che ne regolamenta l’attuazione del art. 11 di riferimento. In parole povere ogni Impianto tecnico deve essere realizzato alla c.d. Regola dell’Arte con relativa emissione della Dichiarazione di Conformità (Obbligatoria), ed a seconda dei casi potrebbe anche richiedere un Progetto redatto e firmato da un Professionista qualificato .
  • Nel caso poi, il sistema di videosorveglianza venga installato in ambiente di lavoro occorre soddisfare i requisiti della legge 20 maggio 1970, n. 300 che definisce le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, e la relativa emissione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria.
  • Infine, PER TUTTI, occorre osservare rigorosamente le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 che applicano l’articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Ognuna di queste norme include requisiti, analisi preliminari e finali, adempimenti, qualifiche necessarie, ed esperienza che non si possono improvvisare. Inoltre alle norme legali si affiancano quelle tecniche altrettanto importanti e che impattano su materiali, sicurezze, modalità di realizzazione e posa, requisiti minimi, ecc. e sono le CEI—UNI ; IEC—ISO ;  CENELEC – CEN

Studio Sicurezza è specialista di impianti dal 1980 e dispone di uno staff di Professionisti qualificati in grado seguire, consigliare e adempiere a ciascuno degli obblighi normativi necessari , fornendoti una soluzione a norma che ti permette di affrontare con serenità la realizzazione del tuo nuovo Impianto di Sicurezza e dormire sonni tranquilli.

Lo sapevi che…

La realizzazione di un Impianto è subordinata al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare al Titolo IV dagli art. 88 a 104 che determinano le norme da applicare sui cantieri e che individuano, tra l’altro, le responsabilità del committente, art. 90 e 93. Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati gli interventi.