Nessun Impianto, neanche il più performante può essere efficace se non viene curata correttamente la manutenzione.
Ciò è ancora più vero nell’ambito della prevenzione incendi dove verifiche regolari non sono solo consigliate, ma obbligatorie.
Proviamo a fare chiarezza su questo argomento che potrebbe interessare non solo i titolari di Azienda ma anche tutti coloro che vi lavorano e la cui sicurezza dipende proprio dall’adeguatezza di sistemi e presidi antincendio.
Per tutte quelle attività che, su indicazione dei Vigili del Fuoco, devono dotarsi di impianti e attrezzature per la prevenzione incendi, la norma indica una periodicità minima per le operazioni di manutenzione. Prima di vedere in dettaglio tale periodicità, esaminiamo le diverse tipologie di intervento e le loro definizioni:
- Controllo iniziale: controllo effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza con il progetto esecutivo e/o la documentazione relativa.
- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative, siano accessibili e non presentino danni evidenti.
- Controllo periodico: insieme di operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità di sistemi e presidi antincendio.
- Manutenzione ordinaria: intervento da attuarsi in loco per riparazione di lieve entità, con strumenti e attrezzi di uso corrente.
- Manutenzione straordinaria: intervento che non può essere eseguito in loco, che richiede strumentazioni particolari o comporta sostituzione di apparecchio o di intere parti di impianto.
- Verifica generale di sistema: controllo accurato e specifico la cui periodicità e metodologia dipende da indicazioni del costruttore o da prescrizioni normative dei singoli componenti.
In base alla tipologia di sistemi e presidi antincendi, la periodicità dei controlli può variare. Che si tratti di impianti di rilevamento incendio, sistemi di spegnimento a sprinkler o ad acqua nebulizzata o ancora di estintori o porte tagliafuoco, le rispettive Norme UNI indicano con chiarezza le tempistiche dei singoli interventi.
Come indicato dalla normativa, le attività di controllo periodico e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato. Nello specifico il manutentore deve conoscere le leggi che regolamentano il settore della Prevenzione Incendi e le norme tecniche per la costruzione e manutenzione dei sistemi e dei presidi antincendio su cui deve intervenire.
Gli unici interventi che possono essere svolti dal personale normalmente presente nelle aree protette, se adeguatamente istruito, sono quelli relativi alla sorveglianza.
Il 5 settembre 2019 UNI, ha pubblicato la nuova norma UNI 11224:2019 che definisce l’orientamento normativo in merito.
La norma precisa puntualmente, per ogni singolo componente dei sistemi di rilevamento di incendio, le modalità per effettuare correttamente le verifiche e anche gli strumenti più indicati. Fra la documentazione necessaria al corretto svolgimento delle prove, al posto della generica “manualistica relativa alla centrale e alle apparecchiature installate“, la norma cita il “manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, già predisposto dalla ditta installatrice” (introdottonel2013dalDM20/12/2012).
Esso deve essere completo di tutte le indicazioni necessarie all’efficace gestione e manutenzione delle componenti e deve comprendere lo schema funzionale e particolareggiato del sistema. Tale documento deve in sostanza mettere il manutentore nella condizione di conoscere dettagliatamente l’impianto per potergli permettere di conseguenza un’adeguata verifica periodica.
Nel caso di sistemi di rilevamento ad aspirazione (ASD) viene richiesta, come ulteriore documentazione, anche il “calcolo di dimensionamento del sistema che contiene parametri quali lunghezza delle tubazioni, numero dei fori di campionamento con relativo diametro e soglia di allarme prevista“.
La novità più importante della nuova norma UNI 11224:2019 è la revisione delle tempistiche e dei contenuti dei controlli funzionali e della verifica generale del sistema.
A partire dai due nuovi concetti di “anzianità dell’impianto“, cioè gli anni intercorsi dalla sua consegna formale, e “ciclo“, cioè tempo fra la consegna formale e la verifica generale del sistema, sono state ripensate le percentuali del numero di punti da verificare in occasione dei controlli periodici.
Peri sistemi di rilevamento convenzionali rimane fermo l’obbligo della prova del100% dei dispositivi fin dal primo controllo. Per i sistemi analogici indirizzati, invece, la nuova norma indica quanto segue:
- Dalla consegna dell’impianto al sesto anno il controllo funzionale deve riguardare almeno il 50% dei componenti su base annua oppure il 25% in due controlli semestrali;
- Dal settimo al dodicesimo anno il controllo funzionale deve riguardare il 100% dei componenti su base annua oppure il 50% in due controlli semestrali;
- Oltre il dodicesimo anno il sistema deve essere sottoposto a verifica generale che consiste nell’esecuzione di un nuovo controllo preliminare dell’impianto.
Durante la verifica generale, tutti i rilevatori automatici di fumo e fiamma, le barriere e i sistemi di aspirazione, dovranno essere sottoposti a revisione di fabbrica o a sostituzione con nuovi elementi oppure sottoposti a prova reale (specificata nell’appendice della UNI9795).
Questo intervento dovrà essere effettuato entro sei anni dal completamento del “ciclo” e quindi entro diciotto anni dalla consegna formale dell’impianto. E’ importante notare che, in caso di sostituzione dei componenti, la loro anzianità si azzera, mentre per quelli sottoposti a prova reale si dovrà continuare a testarne il 100% nel corso dell’anno di cui un 20% sempre con prova reale.
La norma UNI 11224:2019 precisa inoltre che tutti i sistemi che alla sua data di pubblicazione avranno anzianità maggiore di 12 anni dovranno essere oggetto di verifica generale.
Se desideri una verifica della situazione attuale del sistema di rilevamento fumi nella tua azienda e vuoi valutarne lo stato di conformità o i possibili adeguamenti, Studio Sicurezza è a tua disposizione per un check up completo.
Lo sapevi che…
Con la nuova norma è stata introdotta la figura del “Tecnico Manutentore” che ha il compito di eseguire le verifiche e, la figura del “tecnico qualificato” presente nella precedente norma, è stata sostituita dalla figura di “persona competente” avendone le stesse peculiarità. La Certificazione di questa nuova figura sarà eseguita dal Corpo dei Vigili del Fuoco a partire, dopo un ulteriore anno di proroga, dal settembre di quest’anno 2023.
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